domenica 3 gennaio 2021

Io dico NO al Fascicolo Sanitario Elettronico

AGGIORNAMENTO DELL'11 GENNAIO 2021
Sul web è presente il seguente articolo titolato: Revoca del proprio fascicolo sanitario.


- A FINE ARTICOLO IL LINK DOVE CONSULTARE I DOCUMENTI QUI RICHIAMATI -
Con il DL 34/2020 convertito nella legge n.77 del 2020, chiamato decreto “rilancio”, molte sono state le novità introdotte. Tra queste, l’art. 11 “Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico”. Tra le modifiche introdotte sono stati rilevati, tra l’altro, i seguenti cambiamenti.
  • Viene previsto l’inserimento di prestazioni erogate anche “ al di fuori del Servizio sanitario nazionale”;
  • Viene previsto l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line anche tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter.
  • Vengono cambiate le regole di implementazione dati del FSE prevedendo anche soggetti ed esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’assistito, anche fuori dall’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi socio sanitari regionali;
  • Prevede che il sistema del FSE aggiorni contestualmente anche l'indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE;
  • Viene abrogato il comma 3 bis.
  • Prevede inoltre che: il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute, renda disponibili ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione di organi e tessuti;
  • Le Anagrafi vaccinali regionali rendano disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale; 
  • il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma renda disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.".
Queste soltanto alcune delle novità introdotte, per una valutazione completa delle modifiche introdotte invitiamo a scaricare il file contenente l’art. 12 alla luce delle modifiche introdotte dal DL 34 2020 (LINK A FINE ARTICOLO)  

In particolare il precedente comma 3 bis prevedeva che il FSE “poteva essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale poteva decidere se e quali dati relativi alla propria salute non dovevano essere inseriti nel fascicolo medesimo”. 

Il consenso espresso, previsto per la costituzione del FSE, diviene quindi tacito. Per tentare di comprendere i motivi di tale scelta occorre andare a ritroso, è utile infatti risalire alla proposta da cui è scaturito il DL 34 2020. 

Il 19 maggio 2020 viene presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge 2500 Conte – Gualtieri 

“Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Dalla lettura dell'atto, otteniamo una serie di informazioni interessanti, come ad esempio il fatto che successivamente al 2017 sia stata realizzata e resa operativa l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità definita (INI), tramite la Sogei (società in house controllata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze), che consente il collegamento telematico fra i FSE regionali, necessario per gestire le prestazioni in mobilità dei cittadini. 

Ma perché eliminare il consenso espresso? 
Una delle possibili risposte è proprio racchiusa nello stesso disegno di legge laddove si riscontra che: 
“ad oggi, il FSE risulta attivato solo dal 20 per cento della popolazione, tenuto conto che il FSE può essere attivato e alimentato solo a fronte del rilascio del consenso da parte dell’assistito (articolo 12, comma 3-bis,del decreto-legge n. 179 del 2012). A tal fine è stata programmata una campagna di comunicazione istituzionale coordinata fra livello nazionale e regionale, per la diffusione presso gli operatori sanitari e i cittadini della disponibilità del FSE; 

Pertanto, vista la scarsa adesione operata dai cittadini nei confronti del FSE nello stesso Disegno di Legge si prevede la 
“eliminazione del consenso all’alimentazione del FSE (articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012), fermo restando che la consultazione del FSE da parte dei soggetti autorizzati (medici) è consentita solo a fronte della esplicita manifestazione del consenso da parte dell’assistito ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012. 

In buona sostanza se non vi è consenso gli operatori abilitati non possono accedere al FSE, ma se viceversa il consenso è dato (ora in forma tacita) allora tutti gli operatori abilitati possono accedere ai dati secondo le nuove disposizioni del DL 34/2000. 

Interessi nel capitale d’azienda ora legalmente possibili? 
Interessante vedere come in sede di emendamento, non risultano esserci state proposte di riabilitare il povero comma 3 bis, il quale prevedeva il consenso espresso riferito all’FSE. 
Piuttosto è interessante vedere la proposta di modifica del comma 4 dell’Art. 6 del DL 52 2019 “Indipendenza della sperimentazione clinica e garanzia di assenza di conflitti di interessi”.

“ … lo sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita' della sperimentazione clinica, dichiara preventivamente alla struttura presso la quale si svolge lo studio clinico, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonche' l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore. 

Sparisce così l’assenza di interessi finanziari propri o di parenti nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio e viene introdotto il “Comitato Etico”. 

Cosa fare quindi? 
Le valutazioni, come è ovvio, sono chiaramente personali e soggettive dal momento che il tentativo di quanto rappresentato fin qui è relativo a fare accrescere in ognuno la voglia di sapere e informarsi, in ogni caso chi fosse interessato, può avvalersi dell’Istanza di diniego gentilmente istruita dall’avv.sa Tina STELLA e disponibile, con tutta la documentazione citata, nella cartella dedicata contenente i documenti qui citati e consultabile