lunedì 5 aprile 2021

vaccinazione obbligatoria e art 32 della Costituzione

"NON C' È PEGGIOR DITTATURA DI UNA FALSA DEMOCRAZIA!"( Mohamed Fedi Bene Saadi ).

La domanda che mi pongo è? È lecito isolare UN SOLO  RISCHIO collettivo, per modo che, in nome della tutela di quel rischio , si facciano sbiadire e si mettano a maggior  repentaglio  tutti gli altri rischi (  altre malattie non curate, disoccupazione, depressione, suicidi, analfabetismo etc..)   si violi ripetutamente la COSTITUZIONE in tutti i sui capisaldi concernenti i diritti fondamentali  e, in buona sostanza,  si traghetti  una DEMOCRAZIA verso una DITTATURA, che prende a calci tutte le conquiste fatte attraverso secoli di storia? 
La risposta , per quanto mi riguardi , è NO , trattasi di una PSEUDOLOGICA che si atteggia a grave insulto per l'ordinaria intelligenza, perché se lo stesso criterio dovesse utilizzarsi per qualsivoglia rischio per la salute, un domani, sarebbe giustificabile vietare l'auto per evitare incidenti o i rapporti sessuali per evitare il contagio da epatite C, eppure, è sufficiente che i Media prezzolati ripetano le loro litanie 'covidiane' , non senza l'ausilio di molti corrotti in varie categorie, che il popolo ripeta ipnotizzato il mantra " Covid, Vaccino, Covid, Positivi"😳, genuflettendosi acriticamente ad ogni diktat. Per chi riesce ad avere una visione dall'alto della situazione  il quadro è davvero inquietante.Ebbene, laddove credevo avessimo raggiunto l'acme della deriva autoritaria, apprendo che il 31 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 44/2021 il quale, tra le altre cose  : " introduce disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'OBBLIGO VACCINALE da parte del personale medico e sanitario , prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza ( assegnazione diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione)😳; esclude la responsabilità del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti Sars Cov- 2, per i delitti di OMICIDIO COLPOSO e di lesioni personali colpose  commessi nel periodo emergenziale , allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute"😳( www.governo.it). 
OBBLIGO VACCINALE  per questo vaccino da un canto e SCUDO PENALE ex ante dall'altro  non paiono esattamente essere  conformi alla Costituzione,vediamo perché. Premetto che il nostro ( grazie al cielo e non so ancora per quanto) è un sistema giuridico di 'CIVIL LAW 'di derivazione dal diritto Romano  che, a differenza di quelli anglosassoni di ' COMMON LAW ', conferisce il primato alla Legge scritta e, in primis , alla Costituzione, a cui la Giurisprudenza deve attenersi, essendo precluse sentenze innovative, che potranno essere solo interpretative della legge. Ciò detto, l'art 32 della nostra Carta Fondamentale  concerne il DIRITTO ALLA SALUTE , tutelato come " diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività " e qui si stabilisce che " nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge .La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" .
Da quanto detto risulta che  : A) assume primo piano il DIRITTO INDIVIDUALE  FONDAMENTALE alla salute , nella sua massima estensione come diritto alla vita, che è poziore rispetto all'INTERESSE COLLETTIVO e, dunque, non è permesso il sacrificio della salute individuale, qualificata come diritto fondamentale, a vantaggio del generico interesse colettivo;  B) In linea generale NESSUNO può essere obbligato ad un trattamento sanitario,lo può essere  solo in forza di una LEGGE , ma a condizione  che la stessa non violi i limiti " imposti dal rispetto della persona umana" , il che certamente comporta  il rispetto del diritto alla  vita e ad  una vita dignitosa, dovendo dunque la legge ,che impone il trattamento sanitario motivare non solo la necessità della sua adozione e che non sacrifichi il diritto individuale alla salute,  ma anche che la stessa legge  sia idonea a  preservare la vita umana e la sua dignità.
Caliamo  ora il caso considerato nell'art 32,  si intende imporre per legge un 'trattamento sanitario obbligatorio' ( a carico del personale sanitario)  che non solo pone a rischio ed è disposto a sacrificare il DIRITTO alla salute in toto  dell'individuo  a tutela dell'INTERESSE della collettività (il che non è consentito), ma lo fa mettendo a repentaglio il 'rispetto della persona umana', cioè la stessa vita dell' individuo, atteso che trattasi di vaccino autorizzato , benché ancora  SPERIMENTALE , cioè che, ad oggi,  non rispetta i normali tempi di una sperimentazione la quale , perché sia  garantita una totale sicurezza, puo' comportare  10 anni di durata ( www.humanitas.it) , certamente, non un anno  o pochi mesi, come nel caso del vaccino anti Covid 19. 
 A ciò si aggiunga che, attualmente, non è escluso affatto che detto vaccino possa comportare rischi anche gravi per la salute individuale, ciò si ricava non solo dalle circa 10 PAGINE😓 di "consenso informato" che l'utente deve sottoscrivere, assumendosi ogni responsabilità, ma anche dalla circostanza che, al di là delle ricorrenti cronache allarmanti circa le reazioni collaterali taciute dai media Mainstream, è la stessa AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ad ammettere nelle sue FAQ che effetti avversi gravi possano verificarsi :
 " 9) ..No, le persone  con una storia di reazioni GRAVI allergiche e non, alla prima dose, non devono sottoporsi alla seconda dose.." (www.aifa.gov.it).
In definitiva, con il DL n 44/21 si impone un obbligo vaccinale a certe categorie, limitando il diritto all'autodeterminazione, mettendo a repentaglio il DIRITTO dell'individuo alla salute, per tutelare l'INTERESSE collettivo ( Minus quam rispetto al diritto alla salute del singolo ) ,  senza che sia garantito il "rispetto della persona", come sancito dall' art 32, atteso che il vaccino non ha superato i normali tempi di SPERIMENTAZIONE ed è ammesso dall'AIFA che possa comportare effetti collaterali anche GRAVI. 
L'obbligo vaccinale, in  definìtiva, nel caso considerato, non pare ossequioso dell'art 32 della Costituzione, che non potrà essere forzato dal dictum del Giudice oltre i suoi naturali confini .
D'altro canto, il presente obbligo vaccinale non pare rispettoso nemmeno del diritto consuetudinario internazionale, recepito nel nostro Ordinamento ex art 10 della Costituzione, atteso che risulta contrastare con il CODICE di NORIMBERGA, i cui precetti salienti sono stati recepiti nella 'Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo' del 1948, nella 'Dichiarazione di Ginevra' e nella 'Dichiarazione di Helsinky'. Il Codice di Norimberga, nello specifico, è un codice etico, nato dalla Sentenza resa nel celebre 'Processo di Norimberga' in cui nel 1947 furono giudicati i gerarchi NAZISTI , anche per sperimentazione illegittima di farmaci sull' essere umano 😡. Il predetto codice traccia una linea di confine tra la TORTURA e la legittima SPERIMENTAZIONE, stabilendo, tra i vari principi : 
"1) consenso informato...5)..non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale sperimentazione possa causare danni o morte; 6) Il grado di rischio da correre non dovrà superare quello dei vantaggi ...; 8) il fatto che l'accusato abbia agito in ossequio all' ordine del suo Governo o di un superiore non lo esime da responsabilità , ma può essere preso in considerazione come circostanza attenuante". Ecco, quest'ultimo punto 8) pone il Codice di Norimberga non solo in contrasto con l'obbligo vaccinale per vaccino sperimentale non esente da rischi anche gravi, ma anche con lo SCUDO PENALE previsto dal DL 44/21 per il personale sanitario che esegua il vaccino, né l'esimente prevista dall' art 51 Codice Penale (adempimento di un dovere..) può essere invocata dalla legge ex ante e solo per talune categorie, senza incorrere in violazione dell'art 3 della Costituzione ( principio di uguaglianza ), in aderenza al quale dovrebbe essere il Giudice , ex post e di volta in volta , a valutarne la sussistenza, non una legge ex ante e rispetto a talune categorie , qui trattasi di scudo per " omicidio colposo", non di esimente specifica ex art 68 Costituzione, che esclude che i Parlamentari possano  essere incriminati per ' pareri espressi' , in'aderenza alla possibilità prevista dall' art 3 codice penale, comunque  in questo caso prevale  la fonte Costituzionale ex art 32, a mente del quale il diritto alla salute è un diritto FONDAMENTALE, non vedo come taluni possa essere esonerati da responsabilità, ex ante, ove dovessero lederlo. Aggiungo che la violazione di legge  dello scudo penale  pare configurarsi anche in relazione allo stesso art 51 cp, a mente del quale ( tranne che se la legge non lo consenta ) , l'inferiore può sempre sindacare l'ORDINE ILLEGITTIMO,  quale potrebbe essere considerato  quello di eseguire un vaccino che , non sono non rispetta i normali tempi di sperimentazione, ma è messo in conto  dalla stessa AIFA che   potrebbe comportare effetti avversi anche  gravi, senza poi in questa sede entrare nel merito del suo peculiare carattere genico, argomentato in senso critico da vari scienziati .
Vero è che un obbligo in relazione ad un vaccino sperimentale, che può sacrificare in modo grave il diritto alla salute se non la vita stessa, non pare essere conforme a DEMOCRAZIA, specialmente in presenza di un virus oggi curabile a domicilio, tranne casi estremi percentualmente bassii  e con il 95 per cento di asintomatici.
Concludendo, ove il lockdawn da oltre un anno, il coprifuoco, con tutto cio' che comportano, incluso il tramonto delle piccole /medie partite IVA in favore delle lobbies e, oggi, anche un  obbligo vaccinale sperimentale come quello di cui trattasi  non fossero sufficienti a farci comprendere che in nome di una tutela sanitaria si sta  stracciando la Costituzione, baluardo sacro della Democrazia, allora in questo caso inutilmente le truppe angloamericane ci liberarono dalla morsa dittatoriale  e infernale del  NaziFascismo, non essendo il nostro un popolo in grado , perlomeno, di conservare quanto è stato allo stesso  garantito da forze militari esterne, né si può ritenere degno un popolo che si accontenti di una Democrazia solo sulla Carta, ma ormai largamente elusa , poiché così come è SEMPRE preferibile un vero nemico ad un falso amico :

Emanuela Galati